sabato 4 ottobre 2008

Porcata


Lodo Alfano

Sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (articolo 1, comma 1).

Sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. La sospensione opera per il Presidente della Repubblica, per il Presidente del Senato, per il Presidente della Camera, per il Presidente del Consiglio dei ministri. La sospensione opera dalla data di assunzione della carica o della funzione e si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica.”

La Costituzione Italiana


Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 68.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Art. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

5 commenti:

Anonimo ha detto...

Grandissima porcata. Se sarà giudicato anticostituzionale il buon Silvio dovrà vergognarsi di aver presentato per la seconda volta una legge anticostituzionale ..

Anonimo ha detto...

E' palesemente incostituzionale, ma oramai ci ho fatto il callo.... non so se verrà spazzato via... ne dubito.

Andrea De Luca ha detto...

l'11 ottobre c'è il referendum per l'abrogazione del lodo alfano
firmate in tanti

calendula ha detto...

la porcata è enorme, del referendum non parla nessuno... e i tg sono pieni di ricette e previsioni meteo di cui non frega nulla a nessuno

Pino Amoruso ha detto...

Ciao, passo per un saluto e per invitarti a leggere l'ultimo mio post ed a diffondere l'iniziativa. Ora più che mai bisogna fare "rete"...

Buon inizio settimana ;)

volantino, “Perché lottiamo” – 1976

Perché?

– Perché intervenire in un quartiere occupando una casa con appartamenti vuoti da anni?

– Perché opporsi alla speculazione edilizia?

– Perché creare un centro sociale dove tutti si possano incontrare e discutere di vari problemi liberamente?

– Perché rifiutare una società che di fatto elimina i rapporti fra gli individui e gli crea delle città che sono alveari?

... per una società senza servi e senza padroni.